Art.1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Italiana dilettantistica Allenatori di Pallavolo”, in breve A.I.A.PAV. con sede in Cantù (CO), via Alessandro Volta n 18 la quale è retta dal seguente statuto.
L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.2 - Scopi
L’associazione ha scopo di favorire, migliorare, tutelare e promuovere l’attività e la formazione sportiva degli allenatori, dei preparatori atletici e degli scoutmen che operano nel settore della pallavolo, mediante iniziative volte, da un lato ad elevare il livello di preparazione della categoria attraverso la ricerca scientifica, lo scambio culturale tra gli associati ed il loro accesso facilitato a informazioni e materiali tecnici, e dall’altro a contribuire alla tutela della loro professionalità offrendo servizi di rappresentanza, assistenza contrattuale, legale e tributaria.
Potranno far parte dell’Associazione tutti coloro che svolgono attività nel settore della pallavolo con compiti e/o competenze tecniche”
L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa saranno reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
Art.3 – Rapporti con gli Enti dell’ordinamento sportivo
L’A.I.A.PAV., pur nella sua assoluta autonomia ed indipendenza, riconosce ed accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI nonchè le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Pallavolo, impegnandosi ad operare in conformità ai principi sportivi ed etici indicati dai suddetti Enti e a rispettare le loro competenze istituzionali.
Condividendo l’obiettivo di incrementare la diffusione della pallavolo e di migliorarne la pratica perseguito dalla F.I.P.A.V. e dalle Leghe consortili costituite tra le Società e le Associazioni che svolgono attività agonistica nel settore, l’A.I.A.PAV. collaborerà con i suddetti Enti facendosi promotrice e sostenitrice di iniziative culturali e promozionali volte al progresso del movimento sportivo.
L’Associazione rappresenterà inoltre gli interessi dei propri iscritti avanti i suddetti Enti, stipulando accordi, formulando istanze e chiedendo confronti sui temi inerenti l’attività di coloro che sono in possesso di competenze tecniche nel settore della pallavolo
Art.4 - Funzionamento
L’associazione garantirà la democraticità della struttura l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività e delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art.5 – Domanda di ammissione
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che, svolgendo attività lavorativa inseriti negli Staff tecnici di Società ed Associazioni che praticano la pallavolo, o comunque posseggono abilitazioni o competenze tecniche per operare nella pallavolo, facciano espressa domanda, siano accettati dal Consiglio Direttivo e versino la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre accettare la richiesta di associazione di tutti coloro che pur non possedendo competenze tecniche nel settore della pallavolo, possano contribuire positivamente al conseguimento dei fini che l’associazione si prefigge.
I soci al momento dell’ammissione accetteranno incondizionatamente il presente statuto uniformandosi alle sue norme nonché ai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dalle Commissioni Esecutive.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
Art.6 - Durata
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art.7 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti e dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale.
Art.8 – Quota associativa
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.
La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
Art. 9 – Le categorie degli associati
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
Soci fondatori Soci ordinari Soci onorari
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto
L’elenco dei soci sarà sempre esposto nella sede sociale affinchè tutti possano prenderne visione, e sarà sempre consultabile in via telematica con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10- I soci fondatori
Sono coloro che hanno aderito all’iniziativa di costituire l’associazione provvedendo ad espletare le prime incombenze con la propria opera e con i propri contributi.
Al pari dei soci ordinari versano la quota associativa secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo
Art. 11- I soci ordinari.
Sono coloro che entrano a far parte dell’associazione facendone domanda e versando la quota associativa secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo
Art. 12 I soci onorari.
Sono coloro che possedendo particolari competenze e/o meriti entrano a far parte dell’associazione accettando l’invito del Consiglio Direttivo.
Sono esentati dal versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto al pari di tutte le altre categorie di soci
Art. 13- soppresso
Art. 14 soppresso
Art. 15 soppresso
Art.16 – Decadenza degli associati
Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso e per esclusione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quando con i suoi comportamenti nuoccia al buon nome dell’associazione e quando viene radiato dai quadri tecnici della FIPAV con provvedimento divenuto definitivo.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea generale; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
Art.17 - Organi
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell’associazione; il Vice Presidente;
il Segretario;
le Commissioni esecutive;
Il Collegio dei sindaci revisori.
Art.18 – Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
Vi partecipano tutti i soci che hanno versato la quota associativa per l’anno in corso oltre ai soci onorari
Art.19 – Compiti dell’Assemblea generale.
L’assemblea riunita in via ordinaria :
• approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
• delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
• nomina per elezione con tre distinte votazioni il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
• nomina su proposta del Consiglio Direttivo i membri del Collegio dei Sindaci Revisori. L’assemblea è convocata, in via straordinaria:
- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;
quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, in tale ipotesi la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e dovrà essere indicato l’argomento della riunione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, tre scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Art.20 – Riunione e costituzione dell’Assemblea generale
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, o altre modalità telematiche. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, oltre ai soci onorari.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di dieci deleghe.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità di partecipazione all’assemblea a distanza mediante strumenti telematici che consentano di stabilire collegamenti audio-video o comunque che consentano di intervenire a distanza tramite mail o telefono per esprimere il voto.
Tali strumenti dovranno in ogni caso garantire l’identificazione dei soci partecipanti e la possibilità di esercitare il diritto di voto.
Il diritto di voto potrà anche essere esercitato per corrispondenza telematica, mediante l’invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l’indicazione dell’associazione che l’ha predisposta, degli estremi della riunione assembleare, della generalità del titolare del diritto di voto e delle proposte di deliberazione, l’espressione del voto, la data e la sottoscrizione. Il voto sarà espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
In tal caso la scheda su cui è espresso il voto per corrispondenza dovrà pervenire all’associazione entro il giorno precedente l’assemblea.
L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Art. 21- soppresso
Art. 22- soppresso
Art. 23- soppresso
Art. 24- soppresso
Art. 25 – Presidente.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea generale, dura in carica due anni e rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
Art.26 – Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Art.27 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice Presidente; un numero di Consiglieri che può variare da cinque a sette, e il Segretario.
I Consiglieri sono eletti dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito dello sport della pallavolo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci o su eventuali cause di esclusione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci; nomina le Commissioni Esecutive; assume le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; assume le decisioni inerenti la direzione ed il coordinamento degli eventuali volontari, collaboratori e professionisti di cui si avvale l’Associazione ; predispone un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; elabora le proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea.
. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.28 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio tra soggetti anche privi di competenze tecniche nel settore della pallavolo e non facenti parte dell’associazione ma di comprovate capacità organizzative e disponibilità di tempo. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato e può ricevere indennità per l’attività svolta in favore dell’associazione. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende ad ogni questione pratica relativa all’organizzazione dell’associazione ivi compresa la corrispondenza postale ed informatica con soci e terzi e funge da tesoriere svolgendo ogni attività connessa a tale funzione.
Art. 29- soppresso
Art. 30- soppresso
Art. 31 – Commissioni Esecutive.
Sono costituite dal Consiglio Direttivo in base alle necessità al fine di attuare le specifiche finalità dell’associazione e le deliberazioni dell’assemblea. Sono composte da tre o più membri Ogni Commissione Esecutiva si occupa di una specifica materia o finalità indicata dal Consiglio e sarà composta da associati che per preparazione o attitudine risultano particolarmente competenti nella materia assegnata. Le Commissioni possono anche avvalersi di consulenti esterni all’associazione il cui contributo può essere indennizzato.
Le Commissioni Esecutive operano seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo al quale riferiscono i risultati della loro attività
Art. 32 –Organo di revisione
L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..
L’opera prestata dai sindaci può essere indennizzata in base all’impegno necessario.
Art.33 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
• per dimissioni;
• per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi o taluna delle ipotesi di cui all’art. 16, terzo comma.
Le dimissioni del Presidente comportano la convocazione entro 30 giorni dell’assemblea straordinaria al fine di provvedere alla nomina di un sostituto.
Sino alla delibera dell’Assemblea il Presidente dimissionario continua ad esercitare le sue funzioni.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta, in tale sede viene anche nominato il sostituto.
Le dimissioni, o la revoca, dei Consiglieri determinano la loro sostituzione solo se il loro numero si riduce a meno di cinque.
In tal caso il Consigliere dimissionario o escluso viene sostituito con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. In caso di dimissioni la sostituzione viene formalizzata dall’assemblea straordinaria convocata entro 30 giorni.
Art.34 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.35 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato con la maggioranza prevista dall’art. 20, comma 7, l’assemblea nominerà una commissione di liquidatori composta da cinque membri. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad un Ente con finalità umanitarie.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art.35 – Foro competente
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Foro di Como.
Art.36 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.